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Aspetti fiscali nel Regno Unito

Aspetti fiscali nel Regno Unito

Il presente documento si pone come una raccolta di linee guida sui principali aspetti che devono essere ben considerati da imprenditori e società italiane che volessero svolgere una qualsiasi attività commerciale nel Regno Unito. Ovviamente speriamo anche che queste nostre annotazioni risultino utili per tutti quei cittadini italiani che stessero pensando di trasferirsi a vivere nel Regno Unito.

Revisione Contabile

Si richiede una revisione contabile, da parte di revisori esterni, nel caso in cui:

La società non rientri nella categoria di piccola impresa (vedere sotto);
Il fatturato sia superiore ai 5,6 milioni di sterline e il totale dello stato patrimoniale (cespiti lordi) sia superiore ai 2,8 milioni di sterline. Nel caso di società appartenente ad un gruppo, i suddetti limiti vengono elevati per dar conto delle operazioni intersocietarie. In tal caso il fatturato deve superare i 6,72 milioni di sterline (incluse le vendite intersocietarie) e il totale dello stato patrimoniale (cespiti lordi) deve essere superiore ai 3,36 milioni di sterline (ivi compresi i saldi intersocietari);
La società sia costituita come “public limited company” o rientri in un gruppo che conta al suo interno una “public limited company”; o
Siano svolte talune specifiche attività espressamente regolamentate (ad esempio ai sensi del Financial Services and Market Act del 2002); oppure
Gli azionisti che detengono almeno il 10% del valore nominale del capitale azionario emesso richiedano una revisione dei conti.
Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, siano essere o meno costituite in forma di società, la revisione contabile è richiesta nel caso in cui il fatturato lordo o la spesa lorda superi le 250.000 sterline.
Per quanto riguarda l’anno fiscale che si chiuderà al 31 gennaio 2004 e per gli anni successivi, si definisce piccola impresa una società per cui risultano verificate almeno due delle seguenti condizioni:

a) Fatturato annuo uguale o inferiore ai 5,6 milioni di sterline;

b) Totale dello stato patrimoniale [cespiti lordi] pari o inferiore ai 2,8 milioni di sterline;

c) Numero medio di dipendenti pari o inferiore a 50.

Per poter essere definita come piccola impresa, una società deve soddisfare le suddette condizioni per l’anno fiscale in corso e le stesse devono altresì risultare valide anche per l’anno precedente, salvo laddove l’anno corrente sia il primo anno di attività.

Contabilitá

Tutte le società sono tenute a mantenere registrazioni adeguate delle proprie transazioni. Nello specifico, dette registrazioni devono mostrare acquisti e vendite, ricevute e pagamenti, attività e passività. Le suddette registrazioni non devono necessariamente essere conservate nel Regno Unito, sebbene le stesse debbano essere rese disponibili nel Regno Unito su richiesta delle autorità competenti.

Ogni società con un fatturato annuo che supera le 56.000 sterline deve registrarsi presso l’Ufficio IVA. Attualmente il principale tasso di IVA applicato è pari al 17,5%. L’IVA si applica alla fornitura di quasi tutti i beni e servizi nel Regno Unito nel normale corso degli affari. L’IVA si applica anche alle importazioni di taluni beni e servizi.

Esistono alcuni beni e servizi esenti da IVA o a cui viene applicato il tasso zero ed è stato inoltre fissato uno speciale tasso del 5% per combustibili ed energia ad uso domestico. L’IVA è una partita di giro per la maggior parte degli operatori commerciali (salvo che siano soggetti esenti) e, quindi, in generale, ricade sul consumatore finale nel mercato interno.

Sistema PAYE (PAY AS YOU EARN – ritenuta alla fonte)

Va sottolineato come ogni datore di lavoro sia tenuto ad implementare un sistema PAYE in relazione agli stipendi e salari versati ai dipendenti; detto sistema prevede la deduzione alla fonte dell’imposta sul reddito e dei contributi per le cosiddette assicurazioni sociali (NIC) da tutti gli stipendi e salari. L’ammontare delle suddette deduzioni è versato a cura del datore di lavoro al Fisco (Inland Revenue) su base mensile. E’ sancito il diritto di ciascun dipendente ad un contratto di lavoro in cui siano indicati i termini e le condizioni di impiego.

Sistema Fiscale

Le imposte nel Regno Unito sono fissate e riscosse dal Governo centrale, ad eccezione delle imposte locali sulle proprietà.

Il Fisco riscuote le principali imposte dirette, ovvero:

1. Imposta sulle società – solo a carico delle società.

2. Imposta sui redditi.

3. Imposta sul capital gain.

L’anno fiscale su cui si basa il calcolo dell’imposta sulle società va dal primo aprile al 31 marzo, anche se esiste la facoltà di scelta da parte della società stessa di qualsiasi altro calendario contabile annuale. Per le persone fisiche l’anno fiscale va dal 6 aprile al 5 aprile successivo.

La legislazione in materia fiscale applicabile alle persone fisiche e giuridiche è presentata dal Governo all’interno della manovra di bilancio annuale, generalmente nel mese di marzo o aprile di ogni anno. Il suddetto bilancio costituisce la base della legge finanziaria (Finance Bill) che viene discussa dalla Camera dei Comuni. La legge finanziaria dopo aver ricevuto il benestare della Corona diviene effettiva (Finance Act) verso la fine di luglio ed è solo in questo momento che le proposte avanzate tre o quattro mesi prima assumono forza di legge.

Imposta Sulle Societa - Le Societá

Tutte le società sono soggette all’imposta britannica sulle società se sono domiciliate nel Regno Unito. A tal fine si ritiene che ogni società costituita nel Regno Unito sia altresì domiciliata nel Regno Unito e che ogni società costituita all’estero sia fiscalmente domiciliata nel Regno Unito se l’amministrazione ed il controllo della stessa vengono esercitati nel Regno Unito.

Utili

L’imposta sulle società si applica agli utili conseguiti a livello mondiale dalle società fiscalmente domiciliate nel Regno Unito. Tra gli utili rientrano i profitti e il capital gain, ma non i dividendi pagati da altre società fiscalmente domiciliate nel Regno Unito. Esistono alcune norme specifiche per calcolare gli utili ai fini fiscali, poiché vi sono alcune spese che non rientrano nella categoria delle spese deducibili a detti fini. L’imposta sulle società è un’imposta a scaglioni e le diverse aliquote fissate per l’anno fiscale che va dal 1 aprile 2003 al 31 marzo 2004 sono le seguenti:

Sulle prime 10.000 sterline nessuna imposta dovuta
Sulle successive 40.000 sterline 23,75%
Sulle successive 250.000 sterline 19%
Sui successivi 1,2 milioni di sterline 32,75%
Su quanto eccede 1,5 milioni di sterline 30%

Le aliquote più basse presentano alcune restrizioni applicabili a talune società finanziarie e di investimento.

Non è consentita la frammentazione di una impresa per beneficiare delle aliquote inferiori.

Dividendi

Le società pagano le imposte sugli utili prima della distribuzione dei dividendi, ma pagano i dividendi senza calcolare o detrarre la ritenuta d’acconto.

Gruppi

Ai sensi della legislazione britannica, i disavanzi possono generalmente essere compensati con gli utili all’interno di un gruppo britannico. In generale, per gruppo britannico a fini fiscali si intende una società capogruppo fiscalmente domiciliata nel Regno Unito insieme a quelle controllate, sempre fiscalmente domiciliate nel Regno Unito, di cui la stessa detenga almeno il 75%.

Imposte da pagarsi all'Estero

E’ disponibile un sistema di credito per le imposte da pagarsi all’estero da calcolare in relazione all’imposta sulle società britannica applicata a quella specifica fonte.

Imposta Sulla Societá per Gli Utili Registrati da Filiali di Societa’ non Fiscalmente Domiciliate nel Regno Unito

L’imposta sulle società è applicata agli utili attribuibili ad attività commerciali svolte nel Regno Unito. Di norma si considera che una società che sottoscrive contratti nel Regno Unito e che generano utili nel Regno Unito sia una società che svolge attività commerciali nel Regno Unito. Per contro una società con un ufficio vendite nel Regno Unito che si limita a ricevere gli ordini con contratti eseguiti al di fuori del Regno Unito, può non essere considerata come una società che svolge attività commerciali nel Regno Unito. Un tal ufficio di rappresentanza potrebbe quindi non essere soggetto alla tassazione britannica. Ogni singola situazione dipende dalle specifiche circostanze e si fa affidamento ai trattati in materia di normativa fiscale.

Le società estere che danno vita ad un centro direzionale o di assistenza nel Regno Unito sono generalmente ritenute svolgere un’attività commerciale attraverso una filiale o una rappresentanza britannica. Nel caso in cui i servizi vengano forniti senza ricaricarli ad altre filiali della società o ad altre società del gruppo, il Fisco cercherà probabilmente di applicare l’imposta sulle società su un margine calcolato percentualmente sui costi, margine che solitamente è nella misura del 10%.

Una società, non fiscalmente domiciliata nel Regno Unito, che svolge attività commerciali nel Regno Unito attraverso una filiale o una rappresentanza è soggetta ad una tassa sugli utili commerciali, come se fosse una società fiscalmente domiciliata nel Regno Unito. Le transazioni tra la filiale e la sede di una società vengono considerate concluse secondo il metodo induttivo, così come accade per le transazioni tra una società di un gruppo fiscalmente domiciliata nel Regno Unito e le altre società del gruppo non fiscalmente domiciliate nel Regno Unito. Il Fisco, in relazione alle somme di dette transazioni, può avviare una procedura di “indagine del prezzo di cessione”. A seguito di detta procedura le entrate o le spese derivanti dalle attività delle suddette filiali sono da attribuirsi alla filiale stessa sebbene non siano registrate nei libri sociali della filiale. Gli interessi pagati da una filiale alla sede, tuttavia, non sono generalmente deducibili in quanto si considerano versati alla medesima entità.

I pagamenti da parte di una filiale britannica di una società non fiscalmente domiciliata nel Regno Unito costituiscono una spesa deducibile ai fini fiscali solo qualora il pagamento avvenga a favore di un residente nel Regno Unito e venga sostenuto, completamente ed esclusivamente, in relazione alle attività commerciali nel Regno Unito della suddetta filiale. Un pagamento eseguito da un non residente ad un altro non è deducibile, se non laddove sia ascrivibile ad un’attività commerciale nel Regno Unito fiscalmente imponibile nel Regno Unito oppure rientri in una convenzione in materia di doppia imposizione fiscale.

L’aliquota dell’imposta sulle società pagabile da una filiale o una rappresentanza britannica è l’aliquota complessiva calcolata sugli utili commerciali per il Regno Unito. Aliquote inferiori si applicano nel caso in cui la relativa convenzione in materia di doppia imposizione fiscale contenga una clausola di non discriminazione.

Non esiste alcuno sgravio a favore della filiale britannica per eventuali imposte pagate all’estero.

Transazioni Inter Gruppo

Le disposizioni in materia di “indagine del prezzo di cessione” si applicano altresì alle società controllate britanniche, oltre che alle filiali ed alle rappresentanze. Tutte le transazioni tra una controllata nel Regno Unito di una società straniera e la propria casa madre o le altre società del gruppo sono basate sul metodo induttivo e il Fisco ha facoltà di verificarle. L’interesse rappresenta in generale una deduzione ai fini fiscali, sebbene sia necessario conformarsi a rigide regole in tema di capitalizzazione.

Capital Gain

Il capital gain ottenuto da una società è tassato nello stesso metodo delle entrate e degli utili. Per quanto riguarda il capital gain viene concesso una detrazione per dare conto dell’inflazione da calcolarsi come segue:

a) Nel caso di un investimento detenuto al 31 marzo 1982, viene concessa una detrazione per l’inflazione tra la suddetta data e la data di vendita sulla base del valore di mercato del suddetto investimento al 31 marzo 1982.

b) Nel caso di un investimento acquisito a partire dal 31 marzo 1982, viene concessa una detrazione per l’inflazione sul costo del suddetto investimento fino alla data di vendita.

Ritenuta D'Acconto - Interessi

I pagamenti degli interessi a favore di società fiscalmente domiciliate nel Regno Unito sono effettuati dopo aver versato una ritenuta d’acconto ad una aliquota fissata al 20% e fatte salve le quattro esenzioni di cui sotto per pagamenti:

all’interno dei gruppi di società.
a non residenti, se consentito ai sensi delle disposizioni delle convenzioni sulla doppia imposizione fiscale.
se versati ad una banca britannica autorizzata.
di titoli venduti allo scoperto (in senso lato, interessi su prestiti con termine fisso inferiore ad un anno).
Royalty

Le royalty su brevetti e di altro tipo sono pagate dopo aver versato la ritenuta d’acconto nella misura di base del 22%, fatti salvi i termini e le condizioni di eventuali convenzioni applicabili in materia di doppia imposizione fiscale.

Convenzione Sulla Doppia Imposizione Fiscale

La convenzione risale al 1988 ed in una certa misura segue il modello OECD/OCSE.

1. Persone fisiche. Se una persona fisica è residente sia nel Regno Unito che in Italia ai sensi delle relative normative interne, la convenzione prevede l’applicazione del test “tie-breaker” (o di una serie di test) per stabilire, ai fini della suddetta convenzione, dove sia fiscalmente residente la persona fisica.

Una persona fisica residente in Italia può ricevere dividendi da una società britannica senza pagamento della ritenuta d’acconto in quanto non vi è ritenuta d’acconto nel Regno Unito.

Interessi e redditi da royalty provenienti dal Regno Unito dovrebbero generalmente essere soggetti ad una ritenuta d’acconto del 20 e 22% rispettivamente, ma il trattato prevede che, in taluni casi, le aliquote vengano ridotte al 10 e 8%.

Se una persona fisica gestisce attività commerciali o un’azienda nel Regno Unito da una base fissa, in tal caso gli utili attribuibili a detta base fissa saranno soggetti a tassazione nel Regno Unito secondo i tassi fissati in relazione all’entità del reddito annuale.

Il capital gain realizzato su investimenti nel Regno Unito (ex. azioni, proprietà, ecc.) non sarà soggetto a tassazione nel Regno Unito per le persone fisiche residenti in Italia. Questa regola potrebbe non applicarsi qualora la persona fisica sia risultata residente nel Regno Unito nei precedenti cinque anni. Tuttavia, se gli investimenti sono impiegati in un’attività commerciale o in un’azienda nel Regno Unito, le plusvalenze a seguito di alienazione saranno soggette a tassazione nel Regno Unito.

I compensi degli amministratori percepiti da persone fisiche italiane sono soggetti a tassazione nel Regno Unito qualora le mansioni vengano espletate nel Regno Unito, ma non nel caso in cui le mansioni vengano espletate all’estero.

Per i personaggi dello spettacolo e gli sportivi non residenti (visiting) sono previste norme speciali.

2. Società. Se una società britannica è amministrata e controllata dall’Italia, in modo da configurare una doppia domiciliazione fiscale, la convenzione stabilisce che la società sia fiscalmente domiciliata in Italia sulla base del luogo in cui viene esercitata l’amministrazione della società stessa.

Una filiale britannica di una società italiana è sottoposta alla tassazione nel Regno Unito per quanto riguarda gli utili ascrivibili a detta filiale.

I dividendi ricevuti dalla società italiana da parte di una società britannica non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Ai sensi della convenzione in vigore, gli interessi e le royalty pagabili dal Regno Unito all’Italia possono essere soggetti ad una aliquota ridotta del 10% (di norma al 20%) e del 8% (22%) rispettivamente, al verificarsi di talune condizione stabilite nella convenzione stessa.

Ai sensi delle direttive dell’Unione Europea in materia di rapporti controllate- controllante e di interessi e royalty le aliquote ridotte ai sensi della convenzione possono essere ulteriormente adeguate, si rende quindi necessario analizzare le circostanze specifiche.

Imposizione Fiscale per Le Persone Fisiche – Imposta sul Reddito, Residenza

Le persone fisiche sono soggette al pagamento dell’imposta sul reddito nel Regno Unito sulla base dei due concetti analoghi di residenza e domicilio.

La residenza è determinata da una serie complessa di norme che sono principalmente connesse alla quantità di tempo che viene trascorso nel Regno Unito.

Il domicilio si acquisisce all’origine con la nascita e sebbene sia possibile poi modificare detto domicilio a propria scelta, in realtà si tratta di una procedura estremamente difficile da completare.

Reddito Imponibile

Esistono due categorie principali di reddito imponibile per la tassazione nel Regno Unito. Il reddito derivante da lavoro dipendente o altra attività e il reddito sugli investimenti.

Per le persone fisiche residenti e domiciliate nel Regno Unito, il reddito imponibile è quello derivante da lavoro dipendente e da investimenti a livello mondiale. I residenti che non risiedono abitualmente o non sono domiciliati nel Regno Unito possono richiedere aliquote più vantaggiose o addirittura l’esenzione per talune fonti di reddito che si collocano fuori del Regno Unito.

Imposta sul Reddito Derivante da Lavoro Subordinato

Il reddito derivante da lavoro subordinato include il valore di taluni benefit offerti dal datore di lavoro, tra cui la vettura aziendale, l’alloggio e altre spese ricevute come porzione del pacchetto remunerativo nel suo complesso. Eventuali altre spese, sostenute totalmente ed esclusivamente ed ancora aventi carattere necessario, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative sono generalmente registrate in deduzione dal reddito da lavoro dipendente.

Detrazioni

Esistono talune detrazioni fiscali. La principale è rappresentata dalla cosiddetta franchigia personale fissata per il 2003/04 in 4.615 sterline. Detrazioni fiscali più consistenti sono generalmente applicabili per taluni contribuenti di età pari o superiore ai 65 anni. Ciascun coniuge è considerato come contribuente individuale.

Aliquote

Come indicato in precedenza, l’anno fiscale nel Regno Unito va dal 6 aprile di un anno al 5 aprile dell’anno successivo. Per l’anno fiscale che si chiuderà al 5 aprile 2004, le aliquote dell’imposta sui redditi per le persone fisiche, dopo aver dedotto la franchigia personale, sono fissate come segue:-

0-1960 10%
1961-30500 22%
Oltre 30500 40%

Imposte da Pagarsi all’Estero

Alle persone fisiche residenti nel Regno Unito sono generalmente concessi crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero in relazione a redditi conseguiti all’estero ai sensi delle disposizioni delle vigenti convenzioni in materia di doppia imposizione o ai sensi della specifica legislazione fiscale. Eventuali sgravi o esenzioni sono limitati alle imposte dirette estere pagate dalla persona fisica o alle imposte britanniche dovute, qualora l’ammontare delle medesime fosse inferiore a quello delle imposte da pagarsi all’estero.

Capital Gain

Nel caso di capital gain realizzato da una persona fisica, viene concessa una detrazione per rendere conto dell’inflazione in modo analogo a quanto avviene per le società, tranne che nel caso di investimenti ceduti dopo l’aprile 1998, la detrazione fiscale si applica solo fino all’aprile 1998. Non è prevista alcuna detrazione per l’inflazione relativa al periodo successivo.

Tuttavia, nel 1998 è stato introdotto un sistema di sgravio fiscale (il cosiddetto taper relief) che si applica solo alle persone fisiche (e ai fondi di investimento) in relazione alla natura dell’investimento e alla durata del periodo di possesso dell’investimento stesso prima della vendita. Questo sistema può ridurre l’imposta sul capital gain fino al 75% (portando l’aliquota d’imposta al 10% sul capital gain). E’ prevista inoltre un’esenzione annuale per le persone fisiche pari a 7.900 sterline per l’anno fiscale 2003/04. La situazione di ogni coniuge viene valutata individualmente e ciascuno dei coniugi ha diritto all’esenzione annuale.

Beni Immobili

Il pagamento dell’affitto da parte di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti nel Regno Unito a proprietari non fiscalmente residenti sono soggetti al pagamento della ritenuta d’acconto al tasso di base del 22%, salvo in presenza di un’esenzione ottenuta dal proprietario dell’immobile non fiscalmente residente e rilasciata dal relativo dipartimento dell’Ufficio Imposte. Detta esenzione è normalmente concessa su richiesta e dietro impegno a presentare rendiconti annuali delle attività di locazione degli immobili e dei relativi risultati, con gli utili derivanti dalle stesse soggetti a tassazione.

Contributi per le Assicurazioni Sociali (Contributi Di Previdenza Sociale)

Oltre ai contributi per le assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, chiunque percepisca uno stipendio o un salario è tenuto al pagamento dei contributi per la previdenza sociale. Detti contributi sono pagati ad aliquote fisse. Coloro che percepiscono un reddito non da lavoro dipendente pagano i contributi ad aliquote diverse.

Imposta di Successione

L’imposta di successione è stabilita sulla base del valore della proprietà che cade in successione con un’aliquota di base del 40% sui beni del patrimonio ereditario che superano una determina soglia (attualmente pari a 255.000 sterline). Le donazioni effettuate dal defunto nei sette anni precedenti alla morte sono oggetto di imposta, sebbene si applichino aliquote ridotte ai beni donati almeno tre anni prima del decesso. In generale si può dire che non sia dovuta alcuna imposta di successione da parte di una persona fisica, fiscalmente residente nel Regno Unito, che lascia i propri beni al coniuge anch’esso fiscalmente residente nel Regno Unito.

Le persone fisiche non fiscalmente residenti nel Regno Unito non sono tenute al pagamento di alcuna imposta di successione sui beni ereditati all’estero, salvo il caso in cui abbiano avuto residenza fiscale nel Regno Unito per diciassette degli ultimi venti anni trascorsi. In tal caso l’imposta di successione è dovuta per i beni ereditati a livello mondiale.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per discutere quanto riportato nel presente documento, contattare:

Leon R Nahon Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Numerica Business Services Limited
66 Wigmore Street
Tel: +44 (0)20 7467 4000
Fax: +44 (0)20 7467 4040
Londra W1U 2HQ

Il presente documento è da intendersi soltanto come presentazione di alcuni argomenti di interesse generale. Esso non costituisce in alcun modo un consiglio o un suggerimento, né deve essere considerato come fonte sostitutiva rispetto ad una consulenza professionale su circostanze o programmi specifici.
Consigliamo sempre di rivolgervi innanzitutto alla Camera di Commercio Italiana a Londra

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